ART. 28. Costituzione della Repubblica italiana
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
A cura di Giuliano
Riceviamo e pubblichiamo importanti considerazioni del Dott. Scantamburlo sui diritti umani e sull’ultimo ignominióso Decreto Legge sull’obbligo vaccinale per i sanitari.
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Mentre la CDFUE consente ad ogni giudice italiano di disapplicare – se adito – norme/leggi interne in contrasto con la CDFUE, qualora valgano i cosiddetti “effetti diretti”, non è così per la CEDU. Ciò non toglie che una violazione della CEDU, da parte di un Paese aderente al Consiglio d’Europa, una volta esauriti tutti i gradi di giudizio, consente al cittadino/a di poter fare ricorso alla Corte EDU di Strasburgo, per valere i propri diritti (con il risultato che se il ricorso viene ammesso, ed accolto, il Paese che viola libertà e diritti fondamentali, viene condannato, ma la sentenza favorevole al soggetto che ha adito la Corte, e’ solo “inter partes“, non valevole “erga omnes” cioè per tutti ).
Tante sentenze della Corte EDU consentono la implementazione dei diritti umani, perché prima o poi costringono il Legislatore ad intervenire, e modificare le norme.
Per il ricorso alla Corte di Lussemburgo della UE – la CGUE (ex CGCE) invece il ricorso è in gergo tecnico “via pregiudiziale” durante un procedimento, ed è non ad accesso diretto da parte del cittadino /a persona, ma a discrezione del giudice che può sospendere il procedimento e chiedere lui/lei l’intervento della Corte di Giustizia per avere un parere dirimente una questione complessa. Vi ho riassunto le principali differenze, affinché tutti possiate conoscere i nostri diritti, che non sono solo costituzionali.
Luca Scantamburlo,
30 marzo 2021
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
(2012/C 326/02) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
TITOLO VI GIUSTIZIA
Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato,
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48
Presunzione di innocenza e diritti della difesa
- Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata
legalmente provata. - Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
CEDU, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali
Roma, 4.XI.1950, ratificata dall’Italia tramite semplice legge ordinaria (legge 4 agosto 1955 n. 848)
ARTICOLO 6
Diritto a un equo processo
- Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa
pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal
tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa
portare pregiudizio agli interessi della giustizia. - Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
Con il Trattato di Lisbona del 2009, l’UE ha assunto l’impegno giuridico di aderire alla CEDU.
Negoziati approfonditi hanno avuto luogo tra i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa e la Commissione europea, intervenuta per conto dell’UE, tra il 2010 e il 2013.
Tuttavia, a dicembre 2014, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha concluso che l’accordo ottenuto non era compatibile con il diritto comunitario.
A ottobre 2019, la Commissione europea ha informato la Segretaria generale del Consiglio d’Europa che l’UE era pronta a riprendere i negoziati per la sua adesione alla CEDU.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato un mandato di negoziato all’inizio del 2020 che ha portato alla ripresa dei negoziati formali questa settimana.
Fonte https://www.coe.int/it/web/portal/eu-accession-echr-questions-and-answers

Cosa significa l’adesione dell’UE alla CEDU?
Tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, compresi i 27 paesi dell’UE, sono già parte della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo stesso non vale però per l’UE. Questo significa che le azioni delle istituzioni, delle agenzie e di altri organismi dell’UE non possono essere contestate dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo. Inoltre, i privati possono presentare reclami contro gli Stati membri dell’UE dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per contestare le misure prese per attuare il diritto dell’UE. Tuttavia, l’UE non può essere ufficialmente coinvolta in questi procedimenti. L’adesione consentirà all’UE di prendere parte a casi di questo tipo e all’esecuzione delle sentenze delle Corte di Strasburgo, insieme ai suoi Stati membri. L’adesione dell’UE alla CEDU significa essenzialmente che l’UE sarà sottoposta alle stesse regole e allo stesso sistema di controllo internazionale in materia di diritti umani dei suoi 27 Stati membri e di altri 20 membri del Consiglio d’Europa.
La CDFUE, Legge vincolante giuridicamente per l’Italia dal 2009, anche in forza dell’art. 117 Cost – di rango para costituzionale, al di sopra alle leggi ordinarie degli stati interni, perché il Trattato di Lisbona ha riformato i trattati eurocomunitari (equiparando la CDFUE ad un Trattato, art. 6 TUE, dunque di rango massimo).