Nuova sentenza del tribunale evidenzia l’illeggittimità dello stato d’emergenza sanitaria a causa del covid

A cura di Giuliano

Una nuova sentenza del Tribunale di Pisa in merito l’illeggittimità dello stato d’emergenza sanitaria a causa del covid-19 emessa lo scorso 17 marzo 2021.

Eccone alcuni stralci su cui riflettere:


Si rileva che a causa della epidemia da COVID 19, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la compressione di alcune liberta garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.

Si tratta di liberta che concernono i diritti fondamentali dell'uomo e costituiscono il "nucleo duro" della Costituzione stessa, tanto che, secondo la dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in "Una e indivisibile", Milano, Giuffré 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1 2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all'art. 138 Cost. - Revisione della Costituzione.

Vero e che a base della normativa costituzionale che ci occupa e la tutela di un altrettanto diritto fondamentale, cioè il diritto alla salute dell'individuo, nonché interesse della collettività, come da art. 32 Cost. "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (.)", e che nella situazione venutasi a creare con la diffusione del virus denominato COVID19, si e ravvisata la necessita di contemperare la tutela dei diritti fondamentali del singolo individuo con quella della salute pubblica, tuttavia non sono affatto irrilevanti le modalità, il contenuto e da chi tale ultimo diritto viene tutelato.

Si tratta, dunque, di verificare se la compressione dei diritti fondamentali dell'individuo a favore di quello della salute pubblica sia avvenuta nel rispetto dei crismi stabiliti dalla Costituzione e se, dunque, tale compressione si fondi o meno su provvedimenti ed atti aventi forza di legge.

Non v'e dubbio che diritti fondamentali degli individui sono risultati compressi a seguito di Delibere del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), atti questi aventi natura amministrativa e non normativa.

Pertanto, corre l'obbligo di verificare l'idoneità dei DPCM emessi a comprimere i diritti fondamentali che hanno riguardato, a fronte della delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, dichiarativa dello stato di emergenza sanitaria, quale atto non avente forza di legge.

Sul tema diversi Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale hanno espresso pareri negativi, evidenziando l'incostituzionalità dei DPCM, per altro affermata anche da giurisprudenza di merito, in quanto solo un atto avente forza di legge e non un atto amministrativo, come e il DPCM, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti.

Cio premesso, si deve, anzitutto, rilevare che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 [...] veniva dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale [...]. Tale delibera si configura quale provvedimento non avente forza di legge.

A questo punto, potrebbe esserci ancora qualche sconvolto covid che, ritenendosi lo scienziato di turno, tira in ballo il fatto che il governo può ordinare in materia di protezione civile. La sentenza affronta nel dettaglio anche questo aspetto entrando nel merito:

Orbene, pur non essendovi dubbio alcuno che, in forza sia dell'art. 5 , comma 1 legge n. 225/1992, così come novellato dal D.L. n. 59/2012, e sia dell'art. 5 D.Lgs n. 1/2018, il Consiglio dei Ministri detiene il potere di ordinanza in materia di protezione civile, tuttavia, lo stesso D. Lgs n. 1/2018 Codice della protezione civile all'art. 7 Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992) individua le tipologie degli eventi emergenziali, fra le quali rientrano, lett.c), le: "emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24".

A sua volta, l'art. 24 disciplina la procedura di dichiarazione dello stato di emergenza [...] e l'art. 25 disciplina le ordinanze quali provvedimenti tesi a coordinare l'attuazione degli interventi necessari e da effettuare [...].

Le richiamate disposizioni, pertanto, nulla hanno a che vedere con situazioni di "rischio sanitario", qual e quello derivato dal COVID 19.

Manca, perciò, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell'art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19.

viene delegato al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali la libertà di movimento e di riunione (artt. 16 e 17 Cost.), il

diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata (art. 19 Cost.), il diritto alla scuola (art. 34 Cost.), il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.), e tutto ciò non con legge ordinaria, ma con un decreto del Presidente del Consiglio, che risulta inficiato da illegittimità per diversi motivi [ leggi documento, pg. 11].



La sentenza affronta nel merito anche la questione realtiva alle libertà personali (art. 13 della Costituzione) e «l’obbligo» imposto dal governaccio «di permanenza domiciliare» che «configura una fattispecie restrittiva della libertà personale e, in quanto tale, può essere irrogata solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una legge che preveda “casi e modi”

E’ interessante oltre che doveroso da parte di ogni cittadino che si ritenga tale, nel vero senso della parola, dare ampia diffusione a queste notizie che provengono dalla nostra giurisprudenza, perché questa è una forma civile di rivoluzione, praticabile, pacifica, lenta sì ma, mi auguro, inesorabile e che porterà all’evidenza la grande presa per il covid a cui ci stiamo ignorantemente prestando come complici inconsapevoli, ma non per molto perché certe verità stanno venendo a galla e prima o poi i collaborazionisti dovranno fare i conti con la giustizia.


qui di seguito la sentenza integrale:

finché online, l’Avv. Mori ci illustra i contenuti della setenza e le sue importanti implicazioni.

A distanza di ormai oltre 3 mesi, anche questa sentenza completamente ignorata dai media main stream che invece si impegnano a titolare una concessione di libertà mai veramente tolta e mai veramente esistita quale sarebbe l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno… all’aria aperta… porcazozzamaremmolinaimpestataeladra…

I giornali titolano: «Da lunedì 28 giugno il Governo concede la libertà! Toglieranno l’obbligatorietà della mascherina all’aperto!»
Ma dire da quando era obbligatoria?
ART.1 – Dpcm 2 marzo 2021

Ma non ci stancheremo mai di diffondere queste verità scomode, perché l’intento è quello di svegliare più coscienze possibile affinché venga ripristinato lo stato di diritto per una nuova rinascita spirituale, liberi dal giogo totalitarista cui i nostri governanti si sono assoggettati senza vergogna alcuna, tradendo i principi fondatitivi della nostra Carta Costituzionale.

fonte: Playmastermovie
istanza in autotutela
breve vademecum per l’invio dell’istanza in autotutela

			

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